la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Ispettori per le scuole materne
 
   1.  A decorrere dal 1 gennaio 1987 e' istituita la nona qualifica
funzionale per gli ispettori per le scuole materne.
   2.  Lo  stipendio  iniziale  annuo  lordo  connesso  con  la  nona
qualifica funzionale e' quello stabilito per il personale statale dei
Ministeri di corrispondente qualifica e ne segue le variazioni. Anche
il compenso incentivante spetta nella corrispondente misura.
   3.  Gli  ispettori  per  le  scuole  materne dell'ottava qualifica
funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  inquadrati  dal  1  gennaio  1987 nella nona qualifica
funzionale.